Benvenuti In Alta Lunigiana

Portale turistico con agriturismi, case vacanza, bed and breakfast, hotel, ristoranti, locande, informazioni sui paesi, offerte vacanze, presentazione delle manifestazioni e degli eventi della Lunigiana,prodotti tipici della Lunigiana

Statuto

Art.1 - Denominazione e sede

È costituita l’associazione senza finalità di lucro, denominata “Benvenuti in Alta Lunigiana”; definita in seguito per brevità Associazione.  L'Associazione ha sede in Pontremoli (MS) via del Teatro 4. L'Associazione potrà esplicitare la propria attività sull'intero territorio nazionale ed anche all'estero.


Art.2 - Oggetto e scopi

L'Associazione è un'istituzione a carattere autonomo, libero e non ha fini di lucro.

L’Associazione ha per oggetto e scopo:

  • lo sviluppo e la promozione turistica delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, sociali e gastronomiche del territorio di Pontremoli e dell’Alta Lunigiana;
  • fornire un servizio di informazione che enfatizzi le numerose attrattive del territorio;
  • sensibilizzare i cittadini e gli ospiti al rispetto del territorio;
  • sensibilizzare le Amministrazioni competenti alla promozione e allo sviluppo turistico del territorio;
  • svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente il territorio, proponendo alle Amministrazioni competenti il miglioramento estetico della zona e tutte quelle iniziative atte alla promozione turistica delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, sociali e gastronomiche del territorio dell’Alta Lunigiana;
  • promuovere e organizzare, anche in collaborazione con gli Enti Pubblici e/o privati, iniziative (convegni, mostre, escursioni, spettacoli pubblici, festeggiamenti, manifestazioni sportive ed enogastronomiche, nonché iniziative di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti, ecc.) che servano ad attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti visitatori;
  • incrementare l'ospitalità e l'educazione turistica sostenendo uno sviluppo sostenibile con l'ambiente;
  • stimolare il miglioramento delle infrastrutture e della ricettività del territorio;
  • favorire lo sviluppo di contatti e relazioni di lavoro tra gli Associati e gli operatori turistici del territorio;
  • L'Associazione potrà inoltre compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie o editoriali marginali, correlate allo scopo sociale, necessarie ed utili al raggiungimento delle sopra dette finalità e potrà promuovere la partecipazione ad associazioni analoghe, con divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse.
  • L'Associazione potrà, in via esemplificativa e non tassativa, ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, svolgere le seguenti attività connesse e strumentali alle attività istituzionali:
    • iniziative rivolte a favorire la valorizzazione turistica e culturale nonché di salvaguardia del patrimonio storico-culturale, folkloristico ed ambientale;
    • iniziative rivolte a richiamare il movimento turistico verso le varie località del territorio ed a migliorarne le condizioni generali del soggiorno;
    • iniziative idonee a favorire, attraverso la partecipazione popolare, il raggiungimento degli obiettivi anche sociali del turismo;
    • provvedere alla formulazione, organizzazione, realizzazione e alla promozione di iniziative, attività, progetti e programmi a carattere turistico, ambientale e culturale, a favore degli operatori turistici, in proprio o con la collaborazione degli Enti Locali, le Università e gli Istituti di Istruzione di ogni ordine e grado, gli Enti Parco e altri organismi, pubblici e privati, italiani, comunitari ed esteri;
    • promuovere viaggi e scambi culturali con altre associazioni, anche all'estero;
    • predisporre centri di documentazione a servizio degli associati e dei cittadini, nonché formare un efficiente servizio di pubblica utilità per tutti coloro che sono interessati allo studio e alla pratica delle attività dell'Associazione;
    • provvedere alla distribuzione di pubblicazioni, edizioni fonografiche, audiovisivi, costumi e altro materiale di interesse turistico;
    • svolgere manifestazioni, convegni, dibattiti, mostre, per il raggiungimento dei propri obiettivi in ambito regionale, nazionale ed estero;
    • stipulare convenzioni con enti pubblici e privati;
    • svolgere qualsiasi altra attività, connessa agli scopi istituzionali, che venga ritenuta utile per il conseguimento delle finalità associative.
Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, utili, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti, dall'elettività delle cariche associative.

 


Art.3 - Durata

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.


Art.4 - Soci

Sono Soci le persone fisiche o giuridiche iscritte nel libro dei soci dell’Associazione. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche o giuridiche che ne facciano richiesta, dichiarando di condividerne gli scopi sociali e a condizione che operino nel settore del turismo o della ricezione turistica con attività nel Comune di Pontremoli e compresi nella provincia di Massa-Carrara, senza alcuna preclusione rispetto la sede legale od operativa (si elencano a titolo esemplificativo ed espressamente non esaustivo: ristoratori, albergatori, aziende agrituristiche, bed & breakfast, bar, caffè, pub, esercenti attività alimentari in genere e operatori turistici tutti).  La qualifica di socio, con i connessi diritti e doveri, viene acquisita in modo definitivo con la delibera del Consiglio Direttivo, la relativa iscrizione a libro, dietro pagamento della eventuale quota associativa annuale.  La quota associativa potrà essere frazionata in caso d’iscrizione in corso d’anno del nuovo socio, previo regolamento da definirsi in sede di Consiglio direttivo e comunque per una quota non superiore al cinquanta per cento dell’importo originario.


Art.5 - Ammissione e revoca dei Soci

L'ammissione di un  nuovo socio è deliberata insindacabilmente dal Consiglio Direttivo a seguito di richiesta scritta dell'interessato o attraverso il modulo di adesione.  La richiesta scritta dovrà fornire tutti gli elementi utili per la valutazione dell’ammissibilità da parte del Consiglio Direttivo. La qualità di socio si perde per esclusione, per recesso ovvero per morosità protrattasi per oltre sei mesi dalla scadenza del versamento richiesto e sempre che per tale decisione ne deliberi il Consiglio Direttivo.  L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che danneggi materialmente o moralmente l’Associazione. Il socio può recedere dall’Associazione senza il diritto ad alcun compenso, rimborso o indennità, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Le dimissioni da organi, incarichi e funzioni devono essere comunicate anche all’organo di cui il socio fa parte.


Art.6 - Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci, in regola con il versamento della quota associativa, godono:

  • dell'elettorato attivo e passivo per la nomina a Presidente, all’organo direttivo dell'Associazione e all’organo di controllo;
  • del diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e di eventuali regolamenti interni;
  • del diritto a partecipare a tutte le attività sociali, attivamente e passivamente e nel rispetto delle regole stabilite al successivo articolo 7 ed eventuali regolamenti successivi.

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e gli eventuali Regolamenti Interni.


Art.7 - Trasparenza e partecipazione

Il Consiglio direttivo convoca l’assemblea come al successivo articolo 10 ed espone i piani di attività per l’anno successivo. Ogni socio può proporre iniziative al Consiglio direttivo. Il Consiglio direttivo può delegare a qualsiasi socio la gestione e lo svolgimento di singole attività. Il Consiglio direttivo, previa comunicazione al Collegio di controllo, può delegare terze persone esterne all’Associazione alla gestione e lo svolgimento di singole attività. Beneficiari di eventuali iniziative delegate a terzi esterni dovranno essere comunque soci.

Si stabilisce che ogni singola attività dell’Associazione sia diretta a beneficio di una quota di associati pari al 40% del totale degli iscritti al momento della sua pubblicazione. Solo in caso di impossibilità a procedere, dovuta alla irraggiungibilità della predetta percentuale, la stessa potrà essere diminuita, a salvaguardia del regolare procedere dell’operosità dell’associazione e previa delibera motivata del Consiglio direttivo decretante urgenza. Dalla data della delibera, il Consiglio direttivo è tenuto a darne immediatamente comunicazione a tutti i componenti dell’organo di controllo e comunque non oltre sette giorni. La delibera di diminuzione della percentuale di partecipazione alle attività deve obbligatoriamente riportare la denominazione dell’attività a cui si connette e rimane valida solo per l’operazione a cui si riferisce e per tutta la durata della stessa.

Si stabilisce l’obbligatoria rotazione della destinazione delle attività. Ogni qualvolta un socio beneficerà di un’attività dell’associazione dovrà attendere che l’invito alla stessa iniziativa o altre diverse e successive sia stato diretto agli altri soci prima di poter essere nuovamente destinatario delle stesse. Sono esenti dai conteggi del presente articolo tutte le attività che dirigano benefici a tutti i soci indistintamente.


Art.8-Patrimonio sociale e mezzi finanziari

L’Associazione trae i mezzi per finanziare la propria attività:

  • dalle eventuali quote associative versate annualmente dagli associati;
  • da donazioni, elargizioni, lasciti e contributi di persone, società, enti pubblici e privati nazionali e internazionali;
  • dai proventi di iniziative attuate o promosse dall’Associazione;
  • da entrate derivanti da convenzioni, contratti, accordi stipulati con enti pubblici e privati, per la gestione delle iniziative previste dall’art.2 del presente statuto;
  • attività di carattere commerciale e produttivo;
  • da ogni altro tipo di entrate;
I versamenti a qualunque titolo effettuati dai soci deceduti, receduti o esclusi non dovranno essere rimborsati. Durante la vita dell’Associazione non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

 


Art.9 - Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

  • l'Assemblea dei Soci;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente;
  • il Collegio di controllo.


Art.10 - Assemblea dei Soci

L'assemblea dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata  in sessioni ordinarie e straordinarie. E' composta da tutti i Soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto. E’ data facoltà ai soci di avvalersi dell’istituto del mandato con rappresentanza ai sensi di legge per essere rappresentati in assemblea. Ogni socio o terzo estraneo all’associazione può ottenere un massimo di tre deleghe da far valere in assemblea, oltre al suo eventuale voto di diritto. E' di competenza dell'assemblea ordinaria:

  • l'approvazione del bilancio di previsione e del programma di attività sociale;
  • l'approvazione del conto consuntivo, la destinazione dell'avanzo di gestione o la delibera per la copertura di eventuali disavanzi di gestione;
  • la nomina del Presidente e dei componenti il consiglio direttivo;
  • la nomina dei membri del Collegio di controllo;
  • l'approvazione dei Regolamenti Interni;
  • la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dallo statuto, dalla legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo o dal Collegio di controllo, per quanto ad esso attiene come da art.14 dello Statuto. E' di competenza dell'assemblea straordinaria:
  • la modifica dello Statuto;
  • lo scioglimento dell'associazione.
L'assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo mediante avviso da rendere noto ai soci, nelle forme stabilite dallo stesso di volta in volta, almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo il caso di convocazione da parte del Collegio di controllo di cui all’art.14. L'assemblea ordinaria si riunisce almeno due volte l'anno:
  • dal 01 novembre al 15 dicembre per l'approvazione del bilancio di previsione e del programma di attività sociale per l'anno successivo; 
  • entro il 30 aprile per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario dell'anno precedente e per la destinazione degli avanzi di gestione o per deliberare in ordine alla copertura di eventuali disavanzi.
L'assemblea ordinaria è valida qualunque sia il numero dei soci presenti. L'assemblea straordinaria è convocata dal Presidente, a mezzo di raccomandata o con mezzi telematici equipollenti ai sensi di legge, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Per la validità dell'assemblea straordinaria è richiesta la presenza di almeno 2/3 dei soci.

 


Art.11. - Svolgimento dei lavori dell’assemblea

L’assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua mancanza, dal Vice Presidente o dal consigliere più anziano di età presente nel Consiglio Direttivo. Il Presidente dell’assemblea nomina, fra i soci, un segretario di assemblea prima dell’inizio dei lavori e se lo ritiene opportuno nella stessa sede due scrutatori. Il Presidente accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell’assemblea, il diritto ad intervenire e la validità delle deleghe. Il segretario, come sopra nominato, avrà il compito di redigere un verbale nel libro dei verbali delle assemblee che sarà, alla fine dei lavori, sottoscritto dal Presidente dell’assemblea e dal segretario stesso. Ogni socio avente diritto di voto può detenere fino ad un massimo di tre deleghe. Possono essere delegati da un socio anche terzi non facenti parte dell’Associazione ai quali si attribuiscono i doveri ed i caratteri previsti dall’articolo 1704 del Cod. Civile e correlati.


Art.12 - Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo, costituito dal Presidente e da almeno altri due membri. Il Presidente ed i consiglieri debbono essere scelti fra i soci ed eletti dall’Assemblea dei soci riunita in forma ordinaria.
Il Consiglio Direttivo rimane in carica per un anno dalla elezione del Presidente. E' fatto divieto agli amministratori dell'Associazione di ricoprire la medesima carica o comunque incarichi di amministrazione in altre associazioni con scopo e oggetto uguali o simili a quelli della qui statuita Associazione. Nella sua prima adunanza il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario. Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. Il Tesoriere cura l'amministrazione del patrimonio dell'Associazione e la tenuta degli eventuali libri contabili e fiscali. Il Segretario cura la tenuta dei libri sociali, il loro aggiornamento e quant’altro il Consiglio Direttivo ritenga di volergli delegare. Se un consigliere si dimette o viene a mancare, al suo posto è nominato il primo dei non eletti che resterà in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo.

Al Consiglio Direttivo spetta:

  • la gestione dell'associazione;
  • il reperimento dei fondi per il raggiungimento dei fini associativi;
  • delibere sull'ammissione dei soci;
  • determinare il valore della quota associativa;
  • predisporre lo schema di bilancio di previsione ed il programma dell'attività sociale per portarli in approvazione all'assemblea;
  • predisporre lo schema del rendiconto economico e finanziario e la relazione di accompagnamento per portarli in approvazione all'assemblea;
  • adottare i provvedimenti di radiazione dei soci qualora si dovessero rendere necessari;
  • deliberare su ogni questione di rilevante interesse per l'Associazione.

La convocazione del Consiglio Direttivo spetta al Presidente ogni qualvolta si renda necessario ed almeno una volta ogni tre mesi e comunque dietro richiesta di uno dei consiglieri. Non è richiesta alcuna forma scritta per la convocazione del Consiglio Direttivo. Per ogni seduta del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale nell’apposito libro dei verbali del Consiglio Direttivo, che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.


Art.13 - Presidente

Il Presidente dell’Associazione è eletto dall'Assemblea dei Soci convocata in seduta ordinaria.
Il Presidente dell’Associazione eletto dall’Assemblea dei Soci è il Presidente del Consiglio Direttivo.
Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio ed ha la firma sociale.
In caso di urgenza esercita i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica alla prima adunanza consigliare.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.


Art.14 - Collegio di controllo

Il Collegio di controllo vigila sulle delibere del Consiglio Direttivo e specificatamente sorveglia sulla legalità e la rispondenza allo Statuto e ad eventuali Regolamenti Interni della gestione associativa. Inoltre esprime giudizi sulla gestione economico-finanziaria dell’Associazione e controlla la contabilità e i rendiconti annuali. Il Collegio di controllo è formato da membri scelti indifferentemente tra i soci o anche terzi esterni all’Associazione con un massimo di tre membri. I membri eletti durano personalmente in carica un anno, salvo rinuncia o revoca per giusta causa e sono rieleggibili. Il Presidente del Collegio è eletto dall’Assemblea. I membri del Collegio di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente ad atti di ispezione e controllo e chiedere notizie agli amministratori. In caso di riscontro di atti o fatti censurabili esperiti dall’amministrazione dell’Associazione, il Collegio di controllo deve senza indugio e previa comunicazione al Presidente dell’Associazione, convocare l’Assemblea ordinaria nei modi di cui all’articolo 10 ed esporre alla stessa sulle posizioni degli amministratori. Ai membri del Collegio è richiesta la diligenza e la professionalità dovuta alla natura dell’incarico. Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.

Art.15 - Esercizio Sociale

L'Esercizio Sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve presentare all'Assemblea dei soci per l'approvazione:

  • il bilancio preventivo almeno entro sedici giorni dall'apertura dell'esercizio sociale;
  • il rendiconto economico e finanziario almeno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

E’ vietata, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione tra i soci di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione e allo sciogliersi della stessa, salvo diversa imposizione legislativa.


Art.16 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con voto favorevole di almeno 3/4 dei presenti. La stessa assemblea straordinaria elegge i liquidatori, li revoca se necessario e ne fissa i poteri e gli eventuali compensi. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere,  tutti i beni residui saranno devoluti ad Enti o ad Associazioni che perseguono scopi ed hanno come oggetto finalità analoghe a quelle dell’Associazione, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.17 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e a quelle delle altre leggi vigenti in materia.

 


Pontremoli, 07 marzo 2011
 


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